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Licenziamento individuale: solo un grave inadempimento degli obblighi contrattuali può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro

28
gen 2008


Nota a Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza del 10 dicembre 2007, n. 25743 – Avv. Giuseppe Salvi

 Nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha ribadito che non ogni inadempimento degli obblighi contrattuali comporta l’automatica risoluzione del rapporto di lavoro, tutto dipendendo dalla gravita' del fatto commesso dal lavoratore e dalla sua proiettabilita' sul rapporto fiduciario.

La vicenda che ha dato origine alla sentenza n. 25743 del 2007 riguarda il licenziamento per giustificato motivo soggettivo comminato ad un operaio previa contestazione di essere stato "trovato in possesso, senza che ve ne fosse alcuna giustificazione, di 12 mascherine antipolvere di proprieta' aziendale e fornite in numero di una a ciascun operaio che ne ha necessita' a causa del lavoro che svolge". Secondo il Giudice del lavoro del primo grado - che rigettava il ricorso avverso il licenziamento proposto dal lavoratore – l’aver fatto venir meno la possibilità di utilizzo delle mascherine da parte degli altri dipendenti rappresentava un atteggiamento provocatorio ed irresponsabile che lasciava presumere analoghi comportamenti futuri. Di qui l’asserita legittimità della massima sanzione disciplinare comminata al lavoratore.

Di contrario avviso è stata, però, la  ..... continua la lettura su Milano Finanza o Italia Oggi

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Tag: cassazione,lavoro,licenziamento

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