Patto di prova e prova preassuntiva - Nota a Corte di cassazione sentenza n. 8463/2007 - Avv. Giuseppe Salvi

La Suprema Corte, facendo espresso richiamo alla precedente pronuncia del 5 maggio 1997, n. 3910, ribadisce, con la sentenza in commento, che lo svolgimento di fatto da parte del lavoratore di un “periodo di prova” non concordato per iscritto ex art. 2096 c.c. con il datore di lavoro non determina sic et simpliciter l’avvenuta instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro di tipo subordinato.
E’ possibile, infatti, che le stesse parti senza alcun vulnus per principi e norme inderogabili, possano convenire - senza alcuna necessaria formalizzazione dell’accordo intercorso - che il lavoratore, prima dell'effettiva assunzione, si limiti a svolgere una semplice “prova preassuntiva” consistente in un’attività "esplorativa" dell'ambiente di lavoro finalizzata a favorire le opportune, reciproche, necessarie acquisizioni informative concernenti l’instaurando rapporto di lavoro.
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