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La falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro non comporta necessariamente la legittimità del licenziamento disciplinare - Avv. Giuseppe Salvi

06
gen 2008


La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9414 del 20 aprile 2007, ha sancito l'illegittimità dell'irrogazione della massima sanzione disciplinare del licenziamento comminata ad un lavoratore dipendente a causa della falsa attestazione, effettuata sul registro aziendale, della propria presenza sul luogo di lavoro.


La Suprema Corte, in applicazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 2106 del codice civile, rilevando che il giorno successivo a quello nel quale il lavoratore aveva attestato falsamente.... continua la lettura su Italia Oggi.

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